Recentemente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito una nuova serie di chiarimenti in merito alla riammissione alla cosiddetta “rottamazione-quater” per la quale:
- entro il 30.4.2025 doveva essere presentata un’apposita domanda;
- entro il 30.6.2025 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato la comunicazione contenente l’indicazione delle somme dovute;
- entro il 31.7.2025 va effettuato il versamento (unica soluzione / prima rata) del debito residuo al 31.12.2024.
La riammissione riguarda esclusivamente i debiti, compresi nell’originaria domanda, scaduti entro il 31.12.2024, ossia, in particolare, quelli per i quali, in relazione al piano di pagamento agevolato:
- non sono state versate una o più rate in scadenza fino al 31.12.2024;
- per almeno una rata in scadenza fino al 31.12.2024 il versamento è stato effettuato in ritardo (ossia dopo i 5 giorni di “tolleranza”) o per un importo inferiore a quello dovuto.
L’ammontare complessivo di quanto dovuto e quello delle singole rate nonché la relativa scadenza è stato comunicato dall’Agente della riscossione entro il 30.6.2025. Sono stati inoltre forniti i moduli precompilati per effettuare il pagamento.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiarito che oltre all’invio già effettuato una copia della comunicazione ricevuta contenente i moduli di pagamento è sempre disponibile nell’area riservata del sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione “Documenti” della “Definizione agevolata”.
Merita infine evidenziare che l’Agenzia delle Entrate, nel chiarire il rapporto tra Concordato Preventivo Biennale e debiti di importo superiore a € 5.000 oggetto di “rottamazione-quater” per la quale è intervenuta la decadenza, ha negato “la possibilità di conservare” gli effetti del concordato a seguito della riammissione alla definizione agevolata.