Secondo l’art. 28. D.Lgs. 81/2008, richiamato dalle parti sociali nel protocollo dello scorso 2 luglio, la valutazione dei rischi aziendali prevede di tenere in considerazione anche quelli legati al clima, sia esterno, sia interno alle aziende.
In tutte queste valutazioni è obbligatoria la collaborazione di diverse figure professionali, tutte comunque responsabili anche penalmente, quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove previsto.
L’omissione della valutazione e l’adozione delle relative misure di prevenzione, in caso di infortunio del lavoratore riconducibile a condizioni climatiche estreme, possono portare all’imputazione dell’azienda per gli illeciti 231.
Per maggiori informazioni potete prendere contatto con gli operatori di Sicurlab Srl – 0545 31508 – info@sicurlabsrl.it