La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di infortunio in itinere, stabilendo che è da risarcire l’infortunio del dipendente che, durante l’orario lavorativo, fa spostamenti per conto dell’azienda, anche se si muove con i propri mezzi.
Infatti, secondo la giurisprudenza della stessa Corte, il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; sussiste, in particolare, il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa.