L’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Finanziaria 2024 riguardanti le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi rientranti nel c.d. “Superbonus” e le variazioni dello stato dei beni stessi derivante dai lavori.
In particolare le precisazioni riguardano:
- l’ambito applicativo (sia soggettivo che oggettivo) delle nuove disposizioni;
- le specifiche modalità di determinazione della plusvalenza tassabile. In particolare, va posta attenzione alla data di cessione rispetto a quella di fine lavori e alla modalità di fruizione della detrazione (sconto in fattura / cessione del credito o utilizzo diretto in dichiarazione) al fine di determinare se le spese sostenute per gli interventi agevolati possono / non possono essere considerate tra i “costi inerenti” l’immobile.
Ricordiamo che le plusvalenze si realizzano in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’art. 119 del DL 19.5.2020, n. 34, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione.
La plusvalenza, come di consueto, ai sensi dell’art. 68, TUIR, è determinata dalla differenza tra il Corrispettivo incassato meno il prezzo di acquisto (o il costo costruzione dell’immobile ceduto), aumentato di ogni altro costo inerente (spese notarili e accessorie, imposte indirette pagate al momento dell’acquisto, le spese incrementative sostenute dopo l’acquisto come ristrutturazioni o interventi strutturali).
Il cedente può scegliere una delle seguenti modalità di tassazione della plusvalenza:
- imposta sostitutiva del 26%,ex art. 1, comma 496, Legge n. 266/2005, previa richiesta al notaio;
ovvero
- tassazione ordinaria IRPEF.